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D.P.R. 29/07/1982 n. 577

Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577

Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visto l'art. 87 della Costituzione;

- Visto l'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980 n. 406, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941 n. 1570, 13 maggio 1961 n. 469 e 26 luglio 1965 n. 966, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547;

- Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

-Udito il parere del Consiglio di Stato;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

- Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico E' approvato l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1982 PERTINI Spadolini Rognoni Di Giesi Visto il Guardasigilli: Darida Regolamento concernente «norme sui servizi di prevenzione incendi in esecuzione dell'art. 2 della legge 18 luglio 1980 n. 406. Titolo Finalità e caratteristiche generali

Art. 1 - Obiettivi e competenze. La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2 - Definizione. Per «prevenzione incendi» si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

Art. 3 - Princìpi di base e misure tecniche fondamentali. Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate. Le predette norme, fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:

1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre la pro babilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazione e simili;

3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961 n. 469.

Art. 4 - Collegamenti con le normative antinfortunistiche e con il Servizio sanitario nazionale. Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547, anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella legge 23 dicembre 1978 n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale. In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti del servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da uffici statali con quelli regionali, a norma dell'art. 3, legge 22 luglio 1975 n. 382, e con organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.

Art. 5 - Collegamenti con organismi internazionali. Nell'ambito delle direttive generali del Ministro dell'interno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordina la propria azione nel settore della prevenzione incendi in conformità alle iniziative della Comunità economica europea e di altri organismi internazionali, al fine preminente di armonizzare le prassi e i criteri informatori nazionali con quelli comunitari o internazionali, anche mediante sistematici scambi di conoscenze e di esperienze rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore medesimo.

Art. 6 - Collegamenti con organismi nazionali. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltreché con i collegamenti di cui al precedente art. 5, programma, coordina e sviluppa l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari mediante la più ampia collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari, riunioni, iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche.

Art. 7 - Attività formative. In relazione alle esigenze emergenti dall'espletamento del servizio di prevenzione incendi, verranno programmati in sede centrale i modi e i tempi per svolgere l'attività formativa relativa al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché la verifica dei risultati conseguiti. Tale attività formativa potrà comprendere seminari, conferenze, cicli di formazione e di aggiornamento, collegamenti con organi didattici e scientifici e potrà essere articolata in varie sedi, incluse le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze antincendi opportunamente adeguati per corrispondere a tali compiti. Titolo II Servizi di prevenzione incendi

Art. 8 - Attività di prevenzione incendi. Il servizio di prevenzione incendi comprende le seguenti attività fondamentali:

- organizzazione e programmazione centrale e periferica del servizio;

- predisposizione di norme generali e specificazioni tecniche e procedurali;

-studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali, strutture, impianti, apparecchiature, ecc.;

-designazione in organi collegiali centrali e periferici, interni o esterni all'Amministrazione dell'interno;

-esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili;

-accertamenti sopraluogo (visite tecniche).

Art. 9 - Competenze degli organi centrali. Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni, agli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite, in materia di prevenzione incendi, le seguenti funzioni:

a) organizzazione generale e coordinamento delle attività di prevenzione incendi;

b) rapporti, nel settore, con gli altri organi del Corpo;

c) prospettazione di esigenze e trasmissione di elementi conoscitivi sulle norme di prevenzione incendi al comitato di cui all'art. 10;

d) coordinamento degli adempimenti connessi agli interventi da esplicare nel settore del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 4;

e) organizzazione e aggiornamento dell'attività di documentazione, statistica e informazione inerenti la prevenzione incendi;

f) organizzazione dell'attività di segreteria del comitato centrale tecnico- scientifico.

Art. 10 - Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico- scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo

art. 11 e composto:

-dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;

-da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;

-da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;

-da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

-da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

-da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

-da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

-da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

-da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;

-da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;

- da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;

-da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

- da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);

- da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale

- da un rappresentante della «piccola industria» ed uno della «proprietà edilizia». (Comma modificato dall'art. 6, L. 2 dicembre 1991 n. 384). Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente. Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione. Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lett.a), D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso).

Art. 11 - Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:

a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;

b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23, L. 23 dicembre 1978 n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;

d) (Lettera abrogata dall'art. 9, comma 1, lett.a), D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso).

e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro. Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10. All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati. Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

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